Requisiti minimi delle polizze assicurative degli esercenti le professioni sanitarie

Luciano Antonio Basile

Pediatria, Rieti

DOI 10.36179/2611-5212-2022-2

A cinque anni dalla legge 24/2017 (legge Gelli) è in dirittura di arrivo il decreto attuativo sui requisiti minimi delle polizze assicurative in ambito di responsabilità sanitaria delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie. 

Al decreto di intesa del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministero della Salute (MdS) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è stato dato il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni il 9 febbraio 2022 e dovrà a breve essere approvato dal Consiglio di Stato prima di terminare il suo iter.

Un lungo iter che ha visto nel tempo circolare numerose bozze, alla cui modifica la Fimp ha partecipato direttamente attraverso le proprie considerazioni e richieste di modifica, andate tutte a buon fine. Il testo finale, a meno di modifiche dell’ultim’ora, è abbastanza organico e aderente ai principi della legge 24/2017.

In sintesi, per quel che riguarda il pediatra di famiglia (PDF), viene ribadito che le coperture assicurative della Struttura sanitaria (ASL) coprono la responsabilità contrattuale della struttura per i danni cagionati dal PDF per condotta colposa e coprono anche la responsabilità extracontrattuale del medico stesso. Il quale, a sua volta, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per essere tenuto indenne dalle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa da parte della struttura o dell’assicuratore. Azioni, queste due ultime, che possono essere esercitate, ricordiamolo, solo in caso di colpa grave, in seguito a sentenza passata in giudicato e a risarcimento avvenuto e con un tetto massimo equivalente al triplo dei compensi convenzionali annui lordi. 

Il PDF può munirsi di tale polizza assicurativa anche aderendo a convenzioni o polizze collettive per il tramite delle “rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie” (leggi Ordini professionali), opzione unica nelle prime bozze del decreto, ma oggi anche tramite le organizzazioni sindacali.

I massimali minimi per la nostra categoria sono di un milione per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo di quello per sinistro. Di fatto non sarà più possibile stipulare polizze con massimale annuo inferiore a 3 milioni.

A ogni scadenza contrattuale è previsto un meccanismo del tipo “bonus-malus”, in relazione al verificarsi o meno di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta, del loro numero e della loro tipologia. 

Per quanto riguarda l’importanza della ECM in relazione all’efficacia della polizza, dapprima prevista in bozza con un generico “regolare assolvimento dell’obbligo formativo”, molto criticato da noi e probabilmente anche da altri, la parte è stata stralciata dal decreto, essendo stata inserita nella legge n. 233 del 29 dicembre 2021, che così recita: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, … a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. 

Infine, secondo il decreto, non sarà più possibile per l’assicuratore esercitare il diritto di recesso dal contratto assicurativo in seguito a denuncia di sinistro o del suo risarcimento. Tale diritto potrà essere esercitato solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’assicurato.

Gli assicuratori hanno 24 mesi di tempo per adeguare i contratti assicurativi ai requisiti minimi previsti.

In definitiva il decreto, seppure tardivo e ancora non definitivo, va a rendere la legge 24/2017 pienamente operativa nel campo assicurativo in merito alla responsabilità professionale delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie. 

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